Decreto Presidente Repubblica del 1999 numero 554 art. 4


abrogato ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA
[1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)].
(Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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