Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 917 art. 3


BASE IMPONIBILE
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
(Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dal comma 349 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, poi sostituito dal comma 22 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine così modificato dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto];
(Lettera abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314)
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
(Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314)
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
(Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 449)
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
(Lettera aggiunta dal comma 336 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

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