Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 917 art. 8


DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.
(Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 8, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e poi così sostituito dal comma 27 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 28 dello stesso art. 36, e dal comma 29 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 30 del medesimo art. 1)

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