Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 6


Il decreto impositivo del comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7 della legge, deve dare atto dell'avvenuta consultazione del comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 3 della legge.
Con il decreto di imposizione delle limitazioni il comandante territoriale dispone, ai sensi dell'art. 6 della legge, le eventuali modificazioni allo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

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