Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 15


Ai fini di quanto previsto dal quanto comma dell'art. 3 della legge, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali la Difesa non abbia la disponibilità.
Nei programmi sono indicati:
il calendario di massima delle esercitazioni;
le località, l'estensione delle aree interessate e le modalità di svolgimento;
l'uso che delle aree si farà;
le aree che per motivi di pubblica incolumità occorrerà sgomberare;
l'eventuale incidenza sul regolare svolgimento del traffico stradale;
le misure di sicurezza che saranno predisposte per prevenire o ridurre pregiudizi a persone, animali o cose.
I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.

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