Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 3


Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non può avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del comitato, constatata l'invalidità della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non più di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale ed al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2.
Qualora nella seconda riunione non sia presente il numero di membri richiesto, il presidente del comitato fissa la data di una terza riunione con le modalità di cui al comma precedente. La terza riunione è valida con la presenza della metà dei membri del comitato.
Se nell'ambito di una sola seduta non vengono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta è valida anche con la presenza della metà dei componenti.
Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del comitato, è trasmesso a cura del presidente medesimo al comandante territoriale che ne curerà la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.
Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, è trasmessa al presidente della giunta regionale, al commissario del Governo, ai prefetti delle province interessate nonché all'autorità marittima competente per le parti di suo interesse.

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