Decreto Presidente Repubblica del 1969 numero 1127 art. 6


Dopo l'art. 2384 del codice civile è aggiunto il seguente: Art. 2384-bis. Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale.
L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli
amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi
in buona fede.

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