Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 7


MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE CHIAVI

1. Le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e d) possono essere generate esclusivamente in presenza del responsabile del servizio.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare, avviene all'interno del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, che è rilasciato o indicato dal certificatore, con modalità atte ad impedire che la medesima chiave possa essere associata a più certificati.
4. Il certificatore è tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 12 del presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice.
5. Il certificatore è tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione della firma digitale, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 13 del presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice.
6. Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo sicuro per la generazione delle firme fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal certificatore stesso.

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