Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 13


ULTERIORI REQUISITI PER I DISPOSITIVI SICURI PER LA GENERAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE

1. Salvo quanto disposto al comma 2, la certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma digitale è effettuata ai sensi dell'art. 12.
2. L'organismo di certificazione della sicurezza informatica può individuare ulteriori modalità di verifica della conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma digitale remota ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del Codice.
3. I certificati qualificati afferenti chiavi private custodite nei dispositivi di cui al comma 2, non devono contenere l'estensione qcStatements id-etsi-qcs-QcSSCD.

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