Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 17


GENERAZIONE E USO DELLE CHIAVI DEL CERTIFICATORE

1. La generazione delle chiavi di certificazione avviene in modo conforme a quanto previsto dalle presenti regole tecniche.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore genera un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di certificazione sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.
4. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma utilizzati per le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b), c) e d), è effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti:
a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408 in conformità ai profili di protezione indicati nella decisione della Commissione europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni;
b) dal livello di certificazione e in conformità ai profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati dagli organismi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) della direttiva europea 1999/93/EU.
5. La certificazione di sicurezza di cui al comma 4 può inoltre essere effettuata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o superiori, con un traguardo di sicurezza giudicato adeguato dall'Agenzia nell'ambito dell'attività di cui agli articoli 29 e 31 del Codice.

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