Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 1


TITOLO I Disposizioni generali (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:
a) Codice: il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) chiavi: la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'art. 1, comma 1, lettere h) e i), del Codice;
c) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza di affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave crittografica privata;
e) dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale: l'insieme dei codici personali e delle altre quantità di sicurezza, quali le chiavi crittografiche private, utilizzate dal firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma digitale;
f) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;
g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti;
h) impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
i) marca temporale: il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo;
l) registro dei certificati: la combinazione di uno o più archivi informatici, tenuto dal certificatore, contenente tutti i certificati emessi;
m) riferimento temporale: evidenza informatica, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;
n) dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata: mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo la cui conformità è accertata ai sensi dell'art. 12;
o) dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale: mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo la cui conformità è accertata ai sensi dell'art. 13;
p) HSM: insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche;
q) firma remota: particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse;
r) firma automatica: particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo;
s) certificato di attributo: certificato elettronico contenente le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera a) del Codice, possedute da un soggetto;
t) soluzioni di firma elettronica avanzata: soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice.

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