Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 46


VERIFICA DELLE MARCHE TEMPORALI

1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta di effettuare la verifica delle marche temporali.
2. L'Agenzia con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, stabilisce le regole di interoperabilità per la verifica della marca temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.

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