Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 9
Elenco dei capitoli
L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo nè sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di < extraurbana>>. A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla determinazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna.