Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 8


L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al
15 marzo 1996.
I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree
edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici
generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione
approvati e ancorchè scaduti.
Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per
quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti
immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento
fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in
lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si
provvede mediante utilizzo da parte delle entrate derivanti
dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito
dal seguente:
<-- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una
dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine
può essere interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre
nuovamente per intero dalla data di presentazione della
documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del
termine il responsabile del procedimento formula una motivata
proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento
conclusivo.
In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
procedimento può acquisire, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima
entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione
edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la
proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al
sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato
rispettato.
La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo
svolgimento dell'attività edilizia.
Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5,
l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta
regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che,
nel termine di tenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta
non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente
comma sono a carico del comune interessato.
I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto
1985, n. 431, e 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati a denuncia
di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere;
c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed
esposizioni di merci a cielo libero;
d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a
ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui
all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
sostituito dal comma 12 del presente articolo;
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di
volumetrie;
h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile;
i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della
revisione o installazione di impianti tecnologici;
l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino
sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.
La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata
alla corresponsione di contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977,
n. 10. Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato
l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento
del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso.
Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei
lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio
dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di
persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma
8 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e
dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante normativa
sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e
comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di
denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in
corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La
mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, è sostituito dal seguente:
"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 1995, n.
88, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della
destinazione d'uso degli immobili."
Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di
inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti
dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un
progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei
nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie,
ambientali e paesistiche.
Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano
le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in
tema di procedimento di rilascio della concessione edilizia e di
regime per l'esercizio delle attività edilizie.
Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre
1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2
dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'art. 9
della legge 24 marzo 1989, n. 122.>>.

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