Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 7


Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche
ed integrazioni recate dal presente articolo.
All'art. 4, comma terzo, le parole: <dall'ordine di sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle
seguenti: <Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde
efficacia.>>.
All'art. 6, comma primo, dopo le parole: <lavori>> sono inserite le seguenti: <<, con esclusione i quanti altri
siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attivitàedilizia>>.
All'art. 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:
<ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede
alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere
abusive.>>.
All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le
sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente
impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le
modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497.>>.
All'art. 15, comma primo, dopo le parole: <>
sono inserite le seguenti: <>.
All'art. 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <fabbricato originario.>>.
All'art. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<quali non sono stati allegati i certificati di destinazione
urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti,
o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del
precedente, al quale sia allegato un certificato contenente
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in
cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>.
All'art. 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: <<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo
comma.>>.
All'art. 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:
<comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi
aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono
eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste
dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.>>.
All'art. 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: <<, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto
nulla osta.>>.
All'art. 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. >>.
All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: <previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a
vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta
giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.>>.
All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
<in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle legge 1°
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi
statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di
interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta
giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'art.
1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni
amministrative di cui all'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno
1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal
presente decreto.

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