Decreto Legislativo del 2022 numero 149 art. 45


SEZIONE III Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - ORGANICO DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i relativi tribunali, anche avendo riguardo alle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle relative procure della Repubblica.
3. La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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