Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 38


INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO (Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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