Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 343


LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 34, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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