Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 254


CAPO VIII Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società (DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI LIQUIDATORI)

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

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