Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 150


SEZIONE III Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori (DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI INDIVIDUALI)

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

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