Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 148


CORRISPONDENZA DIRETTA AL DEBITORE

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

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