Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 121


TITOLO V Liquidazione giudiziale - CAPO I Imprenditori individuali e società - SEZIONE I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti (PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

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