Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 103


SEZIONE IV Provvedimenti immediati (SCRITTURE CONTABILI)

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

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