Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 16


CAPO V Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (ENTI DI INTERESSE PUBBLICO)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
l) le società di gestione del risparmio;
m) le società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all' articolo 107 del TUB.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.
4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.
5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:
a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;
b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all' articolo 20, comma 2.

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