Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 26


PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB
1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;
d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.
2. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell' articolo 17, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo.
3. La Consob propone al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.
4. Qualora la violazione attenga alle disposizioni di cui all' articolo 17 e sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).
5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l' articolo 195 del TUIF.

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