CAPO VIII Sanzioni amministrative e penali (PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, può, tenendo conto della loro gravità:
a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.