Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 13


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 26, comma 1, è anteposto il seguente:
"01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.".
2. All'articolo 26, comma 1:
a) le parole: "I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
b) le parole: "128-quinquies e 128-septies." sono sostituite dalle seguenti: "128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.".
3. All'articolo 26, il comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.".
4. All'articolo 26, comma 6, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

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