Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 15


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 28, comma 1, alinea, è sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:".
2. All'articolo 28 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.".
3. All'articolo 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-quater, comma 3.".

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