Decreto Legislativo del 2010 numero 218 art. 16


ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: "11" è sostituita dalla seguente: "10";
b) all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: "ausiliari di bilancio familiare", la parola: "e" è soppressa ed è sostituita dalla seguente: " , ".
2. All'articolo 14, comma 1, lettera a), prima della parola: "corso", è inserita la seguente: "un".
3. All'articolo 14, comma 1, lettera b), la parola: "ad" è sostituita dalla seguente: "di".
4. All'articolo 14, comma 1, lettera c), la parola: "indetta" è sostituita dalla seguente: "indetto".
5. All'articolo 16, comma 1, le parole: "128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "128-quinquies, comma 1, e 128-septies".
6. All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: "promozione", sono inserite le seguenti: "per conto".
7. All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: "finanziaria", sono inserite le seguenti: "e dei mediatori creditizi".
8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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