Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 72


(abrogato) TERMINI DI INVIO AI RICHIEDENTI DEI CAPITOLATI D'ONERI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI NELLE PROCEDURE RISTRETTE, NEGOZIATE E NEL DIALOGO COMPETITIVO (art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

[1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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