Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 249


(abrogato) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE (articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)

[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi. ]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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