Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 219


(abrogato) PROCEDURA PER STABILIRE SE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ È DIRETTAMENTE ESPOSTA ALLA CONCORRENZA (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

[1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.
4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto, oppure;
(Punto così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. ff), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e entro il termine previsto da detto comma.
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. ff), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 dell’articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
(Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. ff), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del codice in virtù delle deroghe di cui al presente articolo.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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