Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 211


(abrogato) SERVIZI POSTALI (art. 6, direttiva n. 2004/17)

[1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
(Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, a decorrere dal 30 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 58/2011)
b) «servizi postali»: servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
(Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, a decorrere dal 30 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 58/2011)
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali.
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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