Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 78-sexies


REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE PER I METODI DI ANALISI

1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.
(Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219)

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