Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 3-bis


PRINCIPI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO AMBIENTALE

1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128)
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128)
(Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

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