Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 3-ter


PRINCIPIO DELL'AZIONE AMBIENTALE

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
(Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

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