Decreto Legislativo del 2006 numero 152 art. 307


NOTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI RIPRISTINO
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

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