Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 94


SEZIONE II Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale (CONVENZIONE UNESCO SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO) (Rubrica così sostituita dal numero 1) della lettera ppp) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera ppp) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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