Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 50


DISTACCO DI BENI CULTURALI
1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
(Comma cosi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

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