Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 177


COLLABORAZIONE PER IL RECUPERO DI BENI CULTURALI
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

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