Decreto Legislativo del 2004 numero 37 art. 4


CAPO II Disposizioni correttive del decreto lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell' art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n.366 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N.5 DEL 2003)
1. Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.»;
2. al comma 3, dopo le parole: «il tribunale giudica», sono inserite le seguenti: «a norma del capo I del titolo II del presente decreto»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile.
3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile,» sono soppresse;
d) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole: «che offre in comunicazione», inserire le seguenti: «; a pena di decadenza deve»;
2. dopo le parole «mezzo di eccezione», inserire la seguente: «e»;
3. dopo le parole: «precisandone le ragioni», inserire le seguenti: «; deve»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole: «notifica della comparsa di risposta»;
f) all'articolo 6, comma 2, nelle lettere b) e c), prima delle parole: «proporre» e: «dichiarare», inserire, in entrambe, le seguenti: «a pena di decadenza»;
g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1 dopo le parole: «nuovi documenti e», e' inserita la seguente: «di»;
2. al comma 1 dopo le parole: «richieste istruttorie,», la parola: «nonche» e' soppressa;
3. al comma 1 le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
4. al comma 1 dopo le parole: «per una ulteriore replica», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente»;
5. al comma 2, le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
6. al comma 3, le parole: «otto giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
h) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «sedici giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
2. al comma 1, lettera a), le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «per la notifica della comparsa di risposta»;
3. al comma 1, lettera b) le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «per la notifica della comparsa stessa»;
4. al comma 2, lettera b) le parole: «termine di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «relativo termine»;
5. al comma 3, dopo le parole: «terzo chiamato sono inserite le seguenti: «, ovvero intervenuto,»;
6. al comma 4, primo periodo, le parole: «quindici giorni sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»; dopo le parole: «successivi alla scadenza» sono inserite le parole: «dei termini di cui ai commi precedenti o»;
i) all'articolo 10, comma 2, le parole: «non rilevabili d'ufficio» sono soppresse;
l) all'articolo 11, comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
m) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, dopo le parole: «ovvero depositare», sono inserite le seguenti: «, previa notifica,» e le parole: «si sia tardivamente costituito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione».
2. il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.»;
n) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza»;
2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.»;
3. al comma 3, dopo le parole: «cognizione non sommaria», sono inserite le parole: «ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis,»;
o) all'articolo 29, dopo le parole: «2343-bis, secondo comma,» sono inserite le parole: «2347» e, dopo le parole: «2437-ter, sesto comma,» sono inserite le parole: «2468»;
p) all'articolo 32, comma 1, le parole: «dell'udienza di cui all'articolo 31,» sono sostituite dalle parole: «delle udienze di cui agli articoli 30 o 31»;
q) all'articolo 33, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» e' inserita la parola: «2275»;
r) all'articolo 35, dopo il comma, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.»;
s) all'articolo 37, comma 2, le parole: «stabilite nello statuto stesso» sono sostituite dalle parole: «dagli stessi stabilite».
t) all'articolo 40, comma 2, primo periodo, le parole: «Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo» sono sostituite dalle parole: «Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2004 numero 37 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti