Decreto Legislativo del 2004 numero 37 art. 5


CAPO III Disposizioni correttive del decreto lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 2003)
1. Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2325-bis, primo comma, del codice civile la parola: «capo» e' sostituita dalla parola: «titolo»;
b) all'articolo 2325-bis, secondo comma, del codice civile le parole: «Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni» sono sostituite dalle parole: «Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni»;
c) all'articolo 2328, secondo comma, del codice civile al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato» ed al numero 11) dopo la parola «sindaci» sono inserite la parole: «ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza»;
d) all'articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le parole: «i membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole: «ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza»;
e) all'articolo 2344, primo comma, del codice civile le parole: «della loro partecipazione» sono sostituite dalle parole «alla loro partecipazione» e le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati»;
f) all'articolo 2349, secondo comma, del codice civile dopo le parole: «assegnazione ai» sono inserite le parole: «prestatori di lavoro» e dopo le parole: «diritti patrimoniali o» sono inserite le parole: «anche di»;
g) all'articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole: «l'eventuali» sono sostituite dalle parole: «le eventuali»;
h) all'articolo 2354, primo comma, del codice civile la parola: «stabiliscano» e' sostituita dalla parola: «stabiliscono»;
i) all'articolo 2357-quater, primo comma, del codice civile le parole: «comma secondo» sono sostituite dalle parole: «secondo comma»;
l) all'articolo 2362, primo comma, del codice civile dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
m) all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
n) all'articolo 2369, quinto comma, del codice civile, in fine, le parole: «e l'emissione di azioni privilegiate» sono sostituite dalle parole: «e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.»;
o) all'articolo 2377 del codice civile, e' inserito il seguente primo comma:
«Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti»;
p) all'articolo 2378 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo comma, primo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle parole: «terzo comma»;
2. al quinto comma, primo periodo, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle parole: «quarto comma» e nel secondo periodo le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle parole: «sesto comma»;
3. in fine, e' aggiunto, il seguente comma: «I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese»;
q) all'articolo 2379 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al terzo comma, la parola: «tempestivamente» e' sostituita dalla parola: «preventivamente»;
2. al quarto comma, le parole: «sesto e settimo comma» sono sostituite dalle parole: «settimo e ottavo comma»;
r) all'articolo 2381, quinto comma, del codice civile, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sei mesi»;
s) all'articolo 2409-terdecies, primo comma, del codice civile dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.»;
t) all'articolo 2412, quarto comma, del codice civile le parole: «le cui azioni siano» sono sostituite dalle parole: «con azioni»;
u) all'articolo 2413, secondo comma, del codice civile le parole: «e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione» sono sostituite dalle parole: «, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.»;
v) all'articolo 2414 del codice civile, dopo il numero 5) e' inserito il seguente:
«6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo. »;
z) all'articolo 2414-bis del codice civile, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414».
aa) all'articolo 2416, primo comma, del codice civile le parole:
«Le quote previste dall'articolo 2377 s'intendono riferite» sono sostituite dalle parole: «Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento»;
bb) all'articolo 2417, ultimo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «ad un triennio» sono sostituite dalle parole: «a tre esercizi sociali»;
cc) all'articolo 2437-quater, quinto comma, del codice civile dopo le parole: «commi precedenti» sono inserite le parole: «entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso»;
dd) all'articolo 2445, ultimo comma, del codice civile le parole: «la riduzione» sono sostituite dalle parole: «l'operazione»;
ee) all'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile alla lettera f), le parole: «assoggettata alla revisione contabile» sono sostituite dalle parole: «già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione» ed all'ultimo comma, le parole: «dal consiglio di amministrazione o di gestione» sono sostituite dalle parole: «dall'organo amministrativo»;
ff) all'articolo 2447-sexies del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppresse;
gg) all'articolo 2447-novies, primo comma, del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppresse;
hh) all'articolo 2447-decies, quarto comma, del codice civile la parola: «tranne» e' sostituita dalla parola: «salva»;
ii) all'articolo 2463, secondo comma del codice civile, al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
ll) all'articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»;
mm) all'articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono sostituite dalle parole: «albo speciale.»;
nn) all'articolo 2469, primo comma, del codice civile la parola: «trasmissibili» e' sostituita dalla parola: «trasferibili»;
oo) all'articolo 2470, quarto comma, del codice civile le parole: «l'iscrizione del registro» sono sostituite dalle parole: «l'iscrizione nel registro» e dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
pp) all'articolo 2473, quarto comma, del codice civile le parole: «in mancanza» sono sostituite dalle parole: «, in mancanza,»;
qq) all'articolo 2477 del codice civile l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile e' esercitato dal collegio sindacale.».
rr) all'articolo 2478-bis, quinto comma, del codice civile la parola: «distribuzione» e' sostituita dalla parola: «ripartizione»;
ss) all'articolo 2479 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, in fine, il segno grafico: «:» e' sostituito da: «.»;
2. al quarto comma, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle parole: «comunque» e dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le parole: «nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis»;
3. il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale».
tt) all'articolo 2479-ter, ultimo comma del codice civile, le parole: «quarto, sesto, settimo e ottavo comma,» sono sostituite dalle parole: «primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma,»;
uu) all'articolo 2482, secondo comma, del codice civile le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «novanta giorni»;
vv) all'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile le parole: «l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.» sono sostituite dalle parole: «deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate»;
zz) all'articolo 2497-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: «la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento» sono sostituite dalle parole: «la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento e' soggetta»;
2. al secondo comma, le parole: «sono indicati i soggetti» sono sostituite dalle parole: «sono indicate le società o gli enti»;
aaa) all'articolo 2497-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: «dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano» sono sostituite dalle parole: «dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla»;
2. il secondo comma e' soppresso;
bbb) dopo l'articolo 2497-sexies del codice civile e' inserito il seguente:
«2497-septies (Coordinamento fra società). Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.»;
ccc) all'articolo 2501-bis, quinto comma, del codice civile dopo la parola: «allegata» e' inserita la parola: «una»;
ddd) all'articolo 2501-sexies del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione e' una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo».
eee) all'articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, del codice civile dopo la parola: «azioni», ovunque ricorre, sono inserite le parole: «o quote»;
fff) all'articolo 2526, secondo comma, del codice civile le parole: «i diritti di amministrazione o patrimoniali» sono sostituite dalle parole: «i diritti patrimoniali o anche amministrativi»;
ggg) all'articolo 111-quater delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, le parole: «essa non può essere una persona fisica» sono soppresse;
hhh) dopo l'articolo 111-duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 111-terdecies. La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice e' verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.».
iii) all'articolo 218 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la parola: «poste», ovunque ricorre, e' soppressa;
lll) all'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale»;
2. il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.»;
mmm) all'articolo 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.»;
2. al terzo comma, le parole: «devolvere le riserve indivisibili previsto dall'articolo» sono sostituite dalle parole: «cui all'articolo».

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