Decreto Legislativo del 2004 numero 37 art. 2


SEZIONE II Disposizioni di coordinamento del decreto lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366, con il decreto lgs. 1° settembre 1993,n.385, recante T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia-(NORME DI COORDINAMENTO CON IL TESTO UNICO BANCARIO)
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9.1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:
"h-quater) `partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) `partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.".
Art. 9.2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.";
d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.".
Art. 9.3 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società e' deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.".
Art. 9.4 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26.".
Art. 9.5 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.".
Art. 9.6 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque e' titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" e' soppressa;
c) al comma 3, la parola: "socio" e' sostituita dalle parole: "titolare della partecipazione.".
Art. 9.7 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.".
Art. 9.8 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.".
Art. 9.9 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.".
Art. 9.10 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione). - 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonché quelle possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse".
Art. 9.11 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".
Art. 9.12 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)";
b) al comma 1, le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.";
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.".
Art. 9.13 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.".
Art. 9.14 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano" sono sostituite dalle parole: "Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica" e, nel secondo periodo, le parole: "Tali società inviano" sono sostituite dalle parole: "Tale soggetto invia";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.";
d) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le parole: ", primo periodo,".
Art. 9.15 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: "al capitale" sono soppresse;
b) nel terzo periodo le parole: "i loro azionisti" sono sostituite dalle parole: "chi detiene una partecipazione rilevante".
Art. 9.16 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.".
Art. 9.17 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.".
Art. 9.18 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.".
Art. 9.19 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
b) nel comma 1 le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza".
Art. 9.20 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 63 (Partecipazioni). - 1. In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.".
Art. 9.21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.".
Art. 9.22 (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.".
Art. 9.23 (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.";
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.".
Art. 9.24 (Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.".
Art. 9.25 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.".
Art. 9.26 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.".
Art. 9.27 (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.".
Art. 9.28 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.".
Art. 9.29 (Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.".
Art. 9.30 (Modifiche all'articolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;";
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;".
Art. 9.31 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
"b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.".
Art. 9.32 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.".
Art. 9.33 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.".
Art. 9.34 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.".
Art. 9.35 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".
Art. 9.36 (Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)";
b) al comma 1, le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.";
e) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.".
Art. 9.37 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, e' titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.".
Art. 9.38 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.".
Art. 9.39 (Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 9.40 (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109.".
Art. 9.41 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 129, comma 5, del decreto legislativo numero 385 del 1993, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;".
Art. 9.42 (Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.".
Art. 9.43 (Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Reati societari). - 1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.".
Art. 9.44 (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.".
Art. 9.45 (Modifiche alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993). - 1. Alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo numero 385 del 1993, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Partecipazioni)".
Art. 9.46 (Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo.".
Art. 9.47 (Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari)."

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