Decreto Legislativo del 2003 numero 5 art. 41


TITOLO VII Norme transitorie e finali (DISCIPLINA TRANSITORIA)

[1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto].
(Comma abrogato dal comma 5 dell’art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti indicati nel comma 6 dello stesso articolo 54)
2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6.
(Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003)

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