Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 2-sexiesdecies


RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER I TRATTAMENTI EFFETTUATI DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.
(Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo IV)

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