Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 4


abrogato
[1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso,
anche in via telematica, prima dell'inizio dell'attività, al Dipartimento.
2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti
tecnici ed organizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 13 sono demandati al Dipartimento, che all'uopo può
avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.
3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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