Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 11


abrogato
[1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco
pubblico tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli
6, capoversi 1°, 2° e 3°, e 9 del presente decreto.
2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 5 del presente decreto, ed hanno facoltà di
proseguire l'attività già svolta o di iniziarne l'esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma
1 del presente articolo.
3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i certificatori di cui all'articolo 4 sono
tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione dell'attività, devono darne
preventivo avviso al Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da parte di
altro certificatore o l'annullamento della stessa].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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