Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 10


abrogato
[1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della
direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza
nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed
individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di
sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per l'accertamento di cui al comma stesso si procede in base al
regime transitorio previsto dall'articolo 63 delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici stabilite, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, e prorogato, da ultimo, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre
2001.
3. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della
direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e
notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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