Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 2


abrogato
[1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «firma elettronica» l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
b) «certificatori» coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi
connessi alle firme elettroniche;
c) «certificatori accreditati» i certificatori accreditati in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;
d) «certificati elettronici» gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche
ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi;
e) «certificati qualificati» i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva;
f) «dispositivo per la creazione di una firma sicura» l'apparato strumentale, usato per la creazione di una firma
elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10;
g) «firma elettronica avanzata» la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare
un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
h) «accreditamento facoltativo» il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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