Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 66


INCOMPATIBILITA' PER GLI ORGANI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.

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